Glossario

Reddito d’invalido

Per «reddito d’invalido» si intende il reddito che può essere conseguito in seguito all’insorgenza di un danno alla salute.

Esempio
Una persona che, in seguito a una malattia o un infortunio, è costretta in carrozzella, può comunque continuare a svolgere la sua professione precedente (attività amministrativa) e quindi conseguire anche lo stesso reddito. La persona in questione non subisce alcuna perdita di guadagno né è incapace al guadagno. Per un’altra persona con lo stesso problema di salute, ma che in precedenza era infermiera, la situazione è invece diversa, dato che non può più continuare a svolgere la professione precedente. In questo caso, si considera il reddito che la persona conseguiva prima che insorgesse il danno alla salute e quello che potrà conseguire a conclusione dei provvedimenti d’integrazione (p. es. una riformazione professionale quale assistente sociale). In base a questo confronto tra i due redditi, l’AI calcola il grado d’invalidità. A seconda di quest’ultimo, può sussistere il diritto a una rendita parziale dell’AI.

Reddito medio annuo

Il reddito medio annuo si compone per un verso dalla media dei redditi da lavoro e per l’altro dalla media degli accrediti per compiti educativi ed assistenziali.

Registro delle rendite

Registro centrale delle prestazioni correnti in cui sono riportate le prestazioni pecuniarie; serve anche per evitare pagamenti ingiustificati, facilitare l'adeguamento delle prestazioni e notificare i decessi alle casse di compensazione . Il registro delle rendite è gestito dall'Ufficio centrale di compensazione di Ginevra.

Rendita d’invalidità

Una rendita d’invalidità può essere concessa solo se i provvedimenti d’integrazione non sono stati efficaci o non nella misura auspicata. L’importo della rendita AI è stabilito in base al grado d’invalidità, secondo le modalità seguenti:

  • grado d’invalidità almeno del 40 per cento: un quarto di rendita;
  • grado d’invalidità almeno del 50 per cento: mezza rendita;
  • grado d’invalidità almeno del 60 per cento: tre quarti di rendita;
  • grado d’invalidità almeno del 70 per cento: rendita intera.

Se il grado d’invalidità è inferiore al 40 per cento, non si ha diritto ad alcuna rendita AI.

Rendita massima

Importo massimo stabilito dalla legge per una rendita, indipendentemente dal reddito medio effettivo. La rendita massima non può superare il doppio della rendita minima.

Rendita minima

Importo minimo stabilito dalla legge per una rendita, indipendentemente dal reddito medio effettivo.

Rendite complete

Se si raggiunge la durata contributiva completa si ha diritto a una rendita completa.

Rendite ordinarie

Le rendite ordinarie dipendono dai contributi versati e vengono corrisposte allorquando i relativi presupposti risultano soddisfatti.

Rendite parziali

Gli assicurati con una durata contributiva incompleta ricevono solo una rendita parziale.

Rendite per figli

Le persone che beneficiano di una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita per i figli e le figlie che non hanno ancora compiuto 18 anni, oppure che non hanno ancora terminato la loro formazione scolastica o pro-fessionale, ma al massimo fino a 25 anni compiuti.

Gli affiliati assistiti gratuitamente danno ugualmente diritto a una rendita per i figli. Gli affiliati assistiti solo dopo la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia o d’invalidità non danno diritto a una rendita per i figli. I figli del coniuge costituiscono un’eccezione.

Richiesta / Richiesta di prestazioni AI

Per ricevere prestazioni dell’AI gli assicurati devono inoltrare una richiesta presso l’ufficio AI del loro Cantone di domicilio. Per le persone che non risiedono in Svizzera è competente l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.

Contrariamente alla comunicazione ai fini del rilevamento tempestivo, la richiesta di prestazioni AI può essere inoltrata solo dall’assicurato (o dal suo rappresentante legale), che deve firmare di proprio pugno la richiesta.

Richiesta / Richiesta di prestazioni AI

Per ricevere prestazioni dell’AI gli assicurati devono inoltrare una richiesta presso l’ufficio AI del loro Cantone di domicilio. Per le persone che non risiedono in Svizzera è competente l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. Contrariamente alla comunicazione ai fini del rilevamento tempestivo, la richiesta di prestazioni AI può essere inoltrata solo dall’assicurato (o dal suo rappresentante legale), che deve firmare di proprio pugno la richiesta.

Rilevamento e intervento tempestivi

Il rilevamento e l’intervento tempestivi costituiscono mezzi di prevenzione utilizzati dall’assicurazione invalidità (AI) per individuare rapidamente persone che presentano i primi segnali di un rischio d’invalidità e aiutarle, con provvedimenti adeguati, a rimanere o a reinserirsi nel processo lavorativo, evitando così l’invalidità.