Che cos’è l’IPG?

L’indennità di perdita di guadagno costituisce il fondamento del primo pilastro assieme all’AVS e all’AI. Viene finanziata da un lato dai contributi di datori di lavoro e lavoratori e dall’altro attraverso il fondo di compensazione IPG. L’IPG eroga tre tipi di prestazioni: IPG per chi presta servizio, IPG per maternità e IPG per paternità. Tutte le prestazioni hanno un elemento in comune: le persone interessate non possono svolgere la loro regolare attività lavorativa per un determinato periodo di tempo, con la conseguenza di un mancato guadagno per il lavoratore e di una perdita di lavoro per il datore di lavoro.


IPG per chi presta servizio
Questa categoria include le persone che prestano servizio militare, servizio di protezione, servizio civile, servizio presso la Croce Rossa o corsi per monitori dell’organizzazione Gioventù + Sport. L’IPG funziona con un sistema diario. L’entità delle prestazioni viene calcolata in base al numero di giornate di servizio retribuite. Il numero di giornate di servizio corrisponde al mancato guadagno da rimborsare. Per chi presta servizio ed esercita un’attività lucrativa, l’indennità di base ammonta all’80 % del reddito medio. Per chi non esercita un’attività lucrativa è previsto un importo fisso. Informazioni dettagliate sono disponibili nell'opuscolo.


IPG per maternità
L’IPG supporta anche le madri che esercitano un’attività lucrativa, che possono percepire un’indennità di maternità per le prime 14 settimane dopo il parto. A tal fine le madri devono risultare assicurate presso l’AVS/AI/IPG in Svizzera durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto e, durante questo periodo, aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi. Al momento del parto le madri devono trovarsi in un rapporto di lavoro dipendente o essere affiliate a una cassa di compensazione nel caso di un’attività lucrativa indipendente. Informazioni dettagliate sono disponibili nell'opuscolo


IPG per paternità
Dal 2021 anche i padri che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a due settimane di congedo di paternità, di cui possono usufruire in modo flessibile nei primi sei mesi dopo la nascita, in una sola volta o a singole giornate. Il diritto al congedo di paternità è riconosciuto al padre legittimo che nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del bambino risultava assicurato presso l’AVS/AI/IPG in Svizzera e, durante questo periodo, abbia esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi. Informazioni dettagliate sono disponibili nell'opuscolo.

 

Indennità di assistenza
Una indennità di assistenza è entrato in vigore il 1° luglio 2021. I genitori che interrompono l’attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno diritto a un congedo di assistenza pagato. L’indennità di assistenza ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio soggetto all’AVS. Sono versate al massimo 98 indennità giornaliere per un periodo di 18 mesi. Informazioni dettagliate sono disponibili nell'opuscolo.